Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 - Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.
Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo.
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Si considerano residenti nello Stato i soggetti che vi hanno la residenza, il domicilio o una stabile organizzazione.
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Non si considerano effettuate nello Stato le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di cui ai successivi articoli 8 e 9.
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Le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se
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Le dichiarazioni presentate e i versamenti fatti ad ufficio diverso da quello indicato nel primo comma si considerano presentate o fatti nel giorno
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Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nello Stato quando sono utilizzate nel territorio doganale e si presumono ivi utilizzate, salvo
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Le dichiarazioni possono anche essere spedite all'ufficio a mezzo di lettera raccomandata e si considerano presentate nel giorno in cui sono
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Si considerano effettuate nell'esercizio di imprese le cessioni di beni relativi all'impresa e le prestazioni di servizi rientranti nell'attività
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Si considerano effettuate ad imprese le prestazioni di servizi rese ai soggetti indicati nel primo e nel terzo comma dell'art. 4 in relazione
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Per gli enti di cui al n. 2), che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio delle attività ivi indicate, si considerano effettuate
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Si considerano effettuate nell'esercizio di arti e professioni le prestazioni di servizi rese da persone fisiche che svolgono per professione
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Si considerano effettuate nello Stato le cessioni che hanno per oggetto beni immobili ivi esistenti e quelle che hanno per oggetto beni mobili
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Non si considerano effettuate nell'esercizio di imprese, in deroga alle disposizioni dei precedenti commi, le prestazioni di servizi rese da società
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Si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio di imprese: 1) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle società indicate
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servizi si considerano effettuati alla data di emissione della fattura ovvero, se anteriore, alla data della consegna o spedizione o del pagamento; f) le
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immobili e beni strumentali e quelli delle operazioni indicate alle lettere b), c) e d) dell'art. 13 e al secondo comma dell'art. 17 si considerano in ogni